Statuto
STATUTO delle FEDERAZIONE
“DANZA in FEDERAZIONE”
Associazione Sportiva DilettantisticaArt. 1 Denominazione
E’ costituita una Associazione sportiva ai sensi degli articoli 36 e seguenti del Codice Civile denominata “DANZA in FEDERAZIONE” “Associazione Sportiva Dilettantistica”.
Art. 2 Sede e colori Sociali
La Federazione ha sede in Bologna, in Via Pietro Nenni, 11. I colori sociali sono il Bianco, Rosso e Verde.
Art. 3 Scopo
1. La Federazione è apolitica e non ha scopo di lucro. Durante la vita della Federazione non potranno essere distribuiti, anche in modo indiretto, avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale.
2. Essa, conseguito il riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al registro delle associazioni sportive dilettantistiche, si pone come finalità lo sviluppo e la diffusione della danza in tutte le sue discipline di attività sportive promuovendo l’attività di altre associazioni sportive dilettantistiche operanti sul territorio nazionale mediante la gestione di ogni forma di attività agonistica e ricreativa alla ivi comprese attività culturali di svago e di tempo libero, manifestazioni, gite ed eventi sociali ed ogni altro tipo d’attività motoria e non, idonea a mantenere in forma il corpo umano. Per il miglior raggiungimento degli scopi sociali, la Federazione potrà, tra l’altro, svolgere l’attività di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed attrezzature sportive abilitate alla pratica sportiva, organizzare gare, campionati, manifestazioni sportive anche a livello internazionale, nonché attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della danza sportiva e non , promuovere la formazione degli Insegnanti, Giudici, Direttori di Gara ed altre cariche Tecniche tramite corsi ed esami. La Federazione è altresì caratterizzata dalla democraticità della struttura, dall'elettività e gratuità delle cariche associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall'obbligatorietà del bilancio; si deve avvalere prevalentemente di prestazioni volontarie, personali e gratuite dei propri aderenti e non può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo se non per assicurare il regolare funzionamento delle strutture o qualificare e specializzare le sue attività.
3. La Federazione accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del Coni nonché agli statuti e ai regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza e s'impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti degli enti e/o delle federazioni stesse dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attività sportiva.
4. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni di appartenenza nella parte relativa all'organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 4 Struttura societaria
La Federazione può associare società o associazioni sportive dilettantistiche che svolgano attività sportive in armonia con gli scopi sociali di cui all’art. 3.
Art. 5 Soci
1. Possono divenire soci della Federazione soltanto autonomi soggetti giuridici quali gli enti indicati all’art.4.
2. Tutti i soci hanno diritto di partecipazione e di voto nelle assemblee sociali. A ciascun socio spettano in Assemblea due (2) voti che verranno espressi da altrettanti delegati maggiorenni soci delle rispettive associazioni.
Art. 6 Domanda di ammissione
1. Possono essere associate alla Federazione le associazioni e società sportive dilettantistiche regolarmente costituite e riconosciute ai fini sportivi che pratichino attività non in contrasto con quelle della Federazione e che siano dotate di un’irreprensibile condotta morale, civile e sportiva. Dovranno presentare domanda al Consiglio Direttivo che ne delibererà l’ammissione valutando i requisiti morali e l’effettivo svolgimento di attività sportive in armonia con quelle della Federazione. Fino a quando sussisterà tale vincolo, saranno autorizzate ad utilizzare il nome della Federazione a seguito dalla specificazione della disciplina sportiva praticata e ad utilizzare gli impianti secondo le modalità concordate.
2. Tutte le associazioni che intendono far parte della Federazione dovranno redigere una domanda su apposito modulo.
3. La validità della qualità di socio efficacemente conseguita all'atto di presentazione della domanda di ammissione potrà essere sospesa da parte del Consiglio Direttivo il cui giudizio deve sempre essere motivato e contro la cui decisione è ammesso appello all’Assemblea generale. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
4. La quota associativa non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
Art. 7 Diritti dei soci
La qualifica di socio dà diritto a partecipare a tutte le attività della Federazione, da parte di tutti i Soci delle associazioni stesse, ed allo svolgimento di attività di promozione e formazione sportiva , secondo le modalità stabilite nell’apposito regolamento. I soci hanno il dovere di difendere nel campo sportivo e in quello civile il buon nome della Federazione.
Art. 8 Decadenza soci
1. I soci cessano di appartenere alla Federazione nei seguenti casi:
A. Dimissione volontaria;
B. Morosità protrattasi per oltre due mesi dalla scadenza del versamento richiesto della quota associativa annuale;
C. Radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che commette azioni ritenute disonorevoli entro e fuori della Federazione, o che, con la sua condotta, costituisce ostacolo al buon andamento del sodalizio.
D. Scioglimento della Federazione ai sensi dell’art. 28 del presente statuto.
2. Il provvedimento di radiazione di cui alla precedente lettera c), assunto dal Consiglio Direttivo deve essere ratificato dall'Assemblea ordinaria. Nel corso di tale Assemblea, alla quale deve essere convocato il socio interessato, si procederà in contraddittorio con il legale rappresentante dell’interessato ad una disamina degli addebiti. Il provvedimento di radiazione rimane sospeso fino alla data di svolgimento dell’Assemblea. L'associato radiato non può essere più ammesso.
Art. 9 Anno sociale
L’anno sociale e l’esercizio finanziario iniziano il 1° Settembre e terminano il 31 Agosto di ciascun anno.
Art. 10 Organi
Gli organi sociali sono:
a) L’Assemblea Generale dei Soci;
b) il Consiglio Direttivo della Federazione ;
c) Il Presidente.
Art. 11 Assemblea
1. L'Assemblea generale dei soci è il massimo organo deliberativo della Federazione ed è convocata in sessioni ordinarie e straordinarie. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli associati, anche se non intervenuti o dissenzienti.
2. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta al Consiglio Direttivo da almeno la metà più uno degli associati in regola con il pagamento delle quote associative all’atto della richiesta che ne propongono l’ordine del giorno. In tal caso la convocazione è atto dovuto da parte del Consiglio Direttivo. La convocazione dell’Assemblea straordinaria potrà essere richiesta anche dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Direttivo.
3. L’Assemblea dovrà essere convocata presso la sede della Federazione o, comunque, in luogo idoneo a garantire la massima partecipazione degli associati.
4. Le assemblee sono presiedute dal presidente del Consiglio Direttivo, in caso di sua assenza o impedimento, da una delle persone legittimamente intervenute all’Assemblea ed eletta dalla maggioranza dei presenti.
5. L’Assemblea nomina un segretario e, se necessario, due scrutatori. Nella Assemblea con funzione elettiva in ordine alla designazione delle cariche sociali, è fatto divieto di nominare tra i soggetti con funzioni di scrutatori, i candidati alle medesime cariche.
6. L’assistenza del segretario non è necessaria quando il verbale dell’Assemblea sia redatto da un notaio.
7. Il presidente dirige e regola le discussioni e stabilisce le modalità e l’ordine delle votazioni.
8. Di ogni Assemblea si dovrà redigere apposito verbale firmato dal presidente della stessa, dal segretario e, se nominati, dai due scrutatori. Copia dello stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo a garantirne
Art. 12 Diritti di partecipazione
1. Potranno prendere parte alle assemblee ordinarie e straordinarie della Federazione i soli soci in regola con il versamento della quota annua e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso di esecuzione. Avranno diritto di voto due (2) delegati maggiorenni soci delle rispettive associazioni.
2. Ogni delegato di un socio può rappresentare in Assemblea, per mezzo di delega scritta, non più di un altro delegato.
3. Le associazioni o società sportive aderenti alla Federazione saranno rappresentate nelle sedi assembleari da due (2) persone all’uopo designate dalle medesime. Tali persone saranno scelte fra i componenti del consiglio direttivo o amministratori (in caso di società sportiva) di ogni associazione e società sportiva aderente.
Art. 13 Compiti dell’Assemblea dei soci
La convocazione dell’Assemblea ordinaria avverrà normalmente entro il 30 Ottobre di ogni anno.
Sono compiti dell’Assemblea:
• decidere sulla relazione morale, tecnica e finanziaria del Consiglio Direttivo;
• deliberare sul bilancio preventivo e consuntivo predisposti dal Consiglio Direttivo;
• eleggere i membri del Consiglio Direttivo ;
• reintegrare, in caso di necessità, nel corso del quadriennio il numero dei consiglieri;
• decidere sui problemi patrimoniali della società;
• decidere, su proposta del Consiglio Direttivo, la costituzione e lo scioglimento di Sezioni autonome
Art. 14 Convocazione dell’Assemblea
1. La convocazione dell'Assemblea ordinaria avverrà minimo otto giorni prima mediante affissione di avviso nella sede della Federazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria o elettronica o fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L'Assemblea deve essere indetta a cura del Consiglio Direttivo e convocata dal presidente, almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l'approvazione del bilancio consuntivo e per l'esame del bilancio preventivo.
3. Spetta all'Assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali della Federazione nonché in merito all’approvazione dei regolamenti sociali, per la nomina degli organi direttivi della Federazione e su tutti gli argomenti attinenti alla vita ed ai rapporti della Federazione che non rientrino nella competenza dell’Assemblea straordinaria e che siano legittimamente sottoposti al suo esame ai sensi del precedente art. 8, comma 2.
Art. 15 Validità Assembleare
1. L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei rappresentanti degli enti associati aventi diritto di voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni rappresentante di associazione o società ha diritto ad un voto.
2. L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita quando sono presenti due terzi dei rappresentanti degli enti associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione tanto l’assemblea ordinaria che l’assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero dei rappresentanti degli enti associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.Ai sensi dell’articolo 21 del Codice Civile , per deliberare lo scioglimento dell’associazione o la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ dei rappresentanti degli enti associati
Art. 16 Assemblea straordinaria
1. L’Assemblea straordinaria deve essere convocata dal Consiglio Direttivo almeno 15 giorni prima dell’adunanza mediante affissione d’avviso nella sede della Federazione e contestuale comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, o elettronica, o fax o telegramma. Nella convocazione dell’Assemblea devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
2. L’Assemblea straordinaria delibera sulle seguenti materie: approvazione e modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali immobiliari, designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere il funzionamento e la gestione della Federazione, scioglimento della Federazione e modalità di liquidazione.
Art. 17 Consiglio Direttivo
1. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di consiglieri compreso fra 7 e 9, compreso il
presidente e dovranno essere eletti all’interno dell’assemblea stessa. Quest’ultima determinerà il
numero dei componenti del consiglio direttivo da eleggere prima di ogni assemblea elettiva.
2. Il Consiglio Direttivo, nel proprio ambito, nomina ogni anno il Presidente, Vicepresidente e il Segretario.
3. Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito.
4. Il Consiglio Direttivo rimane in carica 4 anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni verranno adottate a maggioranza. In caso di parità prevarrà il voto del Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo saranno valide con la presenza della maggioranza (metà più uno) dei consiglieri.
5. Possono ricoprire cariche sociali i soci degli enti associati alla Federazione in regola con il pagamento delle quote associative che siano maggiorenni, non si trovino in uno dei casi di incompatibilità previsti dalla legge, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle federazioni sportive nazionali ad esso aderenti a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.
6. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere messo a disposizione di tutti gli associati con le formalità ritenute più idonee dal Consiglio Direttivo atte a garantirne la massima diffusione.
Art. 18 Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione, durante il corso dell'esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri che non superino la metà del consiglio, i rimanenti provvederanno alla integrazione del consiglio con il subentro del primo candidato in ordine di votazioni, alla carica di consigliere non eletto, a condizione che abbia riportato almeno la metà delle votazioni conseguite dall’ultimo consigliere effettivamente eletto.
2. Ove non vi siano candidati che abbiano tali caratteristiche, il consiglio proseguirà carente dei suoi componenti fino alla prima Assemblea utile dove si procederà alle votazioni per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei consiglieri sostituiti.
3. Nel caso di dimissioni o impedimento del presidente del Consiglio Direttivo a svolgere i suoi compiti, le relative funzioni saranno svolte dal vice-presidente fino alla nomina del nuovo presidente che dovrà aver luogo alla prima Assemblea utile successiva.
4. Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi decaduto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, compreso il presidente. Al verificarsi di tale evento dovrà essere convocata immediatamente e senza ritardo l’Assemblea ordinaria per la nomina del nuovo Consiglio Direttivo. Fino alla sua nuova costituzione e limitatamente agli affari urgenti e alla gestione dell’amministrazione ordinaria della Federazione , le funzioni saranno svolte dal Consiglio Direttivo decaduto.
Art. 19 Convocazione Direttivo
Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o lo richiedano almeno tre consiglieri, senza formalità.
Art. 20 Compiti del Consiglio Direttivo
Sono compiti del Consiglio Direttivo:
a) deliberare sulle domande d’ammissione dei soci;
b) proporre all’Assemblea l’esclusione dei soci morosi e per indegnità, in conformità a quanto stabilito dal presente Statuto;
c) deliberare sull’ammissione e la radiazione delle associazioni o società sportive dilettantistiche e degli Enti pubblici che facessero richiesta di ammissione alla Federazione secondo le modalità previste all’art. 6, comma 1 del presente statuto.
d) redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all’Assemblea e curare gli affari d’ordinaria amministrazione, nonché deliberare le quote associative annue da ratificare all’Assemblea dei soci ;
e) stabilire le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno una volta all’anno e convocare l’Assemblea straordinaria qualora lo reputi necessario o venga chiesto dai soci;
f) redigere i regolamenti per l’attività sportiva;
g) adottare tutti gli eventuali provvedimenti disciplinari verso i soci che si dovessero rendere necessari;
h) curare l’ordinaria amministrazione e, con esclusione dei compiti espressamente attribuiti all’Assemblea dal presente statuto , la straordinaria amministrazione;
i) attuare le finalità previste dallo statuto.
Art. 21 Il Presidente
Il presidente, per delega del Consiglio Direttivo, dirige la Federazione e ne è il legale rappresentante in ogni evenienza e nei confronti di tutte le Federazioni ed enti di promozione sportiva a cui la Federazione verrà affiliata e come tesoriere cura l'amministrazione della Federazione e si incarica della tenuta dei libri contabili nonché delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo mandato del Consiglio Direttivo.
Art. 22 Il Vice Presidente
Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento temporaneo ed in quelle mansioni nelle quali venga espressamente delegato.
Art. 23 Il segretario
Il segretario dà esecuzioni alle deliberazioni del presidente e del Consiglio Direttivo, redige i verbali delle riunioni, attende alla corrispondenza
Art. 24 Durata
La durata della Federazione è illimitata e la stessa potrà essere sciolta solo con delibera dell'Assemblea straordinaria degli associati secondo le modalità previste dal successivo art. 28.
Art. 25 Entrate
Le entrate proprie della Federazione sono costituite:
a) dalle quote sociali annuali a carico dei soci;
b) dai proventi delle attività sportive e ricreative svolte direttamente dalla Federazione, comprese quelle pubblicitarie;
c) dai contributi delle associazioni e società affiliate ;
d) dai contributi di Enti pubblici e privati;
e) dagli eventuali avanzi di gestione delle varie Sezioni autonome, se costituite.
Art. 26 Patrimonio
Il patrimonio sociale è costituito:
a) dai materiali ed attrezzi ;
b) dagli eventuali avanzi di bilancio accantonati a fondo di riserva o da fondi di riserva appositamente costituiti;
c) da tutti i beni mobili appartenenti alla Federazione ;
2. Qualsiasi attrezzatura , indumento, bene mobile registrato od immobile acquistato da una Sezione va ad arricchire il patrimonio della Federazione .
3. La Sezione ne avrà l’uso gratuito fino al suo scioglimento o esclusione dalla Federazione .
Art. 27 Clausola Compromissoria
Tutte le controversie fra la Federazione ed i soci e fra i soci stessi sono sottoposte ad un collegio arbitrale costituito da 3 componenti,di cui 2 scelti dalle parti interessate ed un terzo, che assume la presidenza, nominato dal Presidente del Tribunale di Bologna. Agli arbitri,che svolgono le funzioni di Collegio Arbitrale irrituale sono demandati i più ampi poteri istruttorie decisionali ed il verdetto deve essere considerato inappellabile. I soci, con l’accettazione della statuto, s’impegnano al rispetto della presente clausola compromissoria.
Art. 28 Scioglimento
Lo scioglimento della Federazione è deliberato dall'Assemblea generale dei soci, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno 3/4 degli associati aventi diritto di voto, con l'approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/4 dei soci esprimenti il solo voto personale, con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell'Assemblea generale straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto lo scioglimento della
Federazione deve essere presentata da almeno ¾ dei soci con diritto di voto, con l'esclusione
delle deleghe.
2. La destinazione del patrimonio residuo avverrà a favore di altra associazione che persegua finalità sportive, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.
Art. 29 Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni degli statuti e dei regolamenti degli enti di promozione sportiva o delle federazioni a cui la Federazione è affiliata ed in subordine le norme del Codice Civile.